1. Gli organi dei centri di cui all'articolo 4 sono il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.
2. Il consiglio di amministrazione è formato dai membri del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'ente, della ONLUS o della fondazione cui è affidata la gestione dell'ente di ricerca. Il consiglio di amministrazione:
a) gestisce i fondi;
b) realizza lo studio di fattibilità del centro di ricerca;
c) redige i progetti e ne cura la realizzazione, predisponendo appositi spazi per la ricerca, la formazione e le attività educative e sportive.
3. Il comitato scientifico è composto dal direttore e dall'équipe medico-psico-pedagogica.
4. Il direttore coordina la ricerca e la formazione e dispone la pubblicazione dei dati relativi.
a) redige i piani operativi in base agli indirizzi generali della ricerca e ne cura la realizzazione;
b) presenta proposte di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza;
c) organizza corsi di formazione psico-pedagogica per logopedisti, educatori, insegnanti, istruttori di nuoto, fisioterapisti, psicomotricisti ed esperti di laboratorio grafico-espressivo, mimico-gestuale e musicale;
d) allestisce laboratori per la ricerca e monitora i relativi dati;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei bisogni formativi e delle potenzialità di ogni bambino portatore di handicap anche in ambito scolastico;
f) programma incontri con il personale educativo al fine di predisporre idonei percorsi formativi e didattici finalizzati al miglioramento della qualità dell'apprendimento;
g) raccoglie ed elabora i dati delle ricerche e ne cura la diffusione in ambito locale e nazionale attraverso idonei strumenti di comunicazione e l'organizzazione di convegni e seminari;
h) istituisce un archivio dei dati delle ricerche.